Art. 11.
(Conservazione di materiale genetico e di embrioni).

      1. I gameti possono essere crioconservati nelle banche allo scopo autorizzate, per un periodo massimo di cinque anni.

 

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      2. Gli embrioni non impiantati nell'utero devono essere crioconservati nelle banche allo scopo autorizzate, per un periodo minimo di due anni.
      3. Decorso il termine indicato al comma 2, gli embrioni non richiesti dai soggetti donatori degli embrioni stessi restano a disposizione delle banche autorizzate alla loro conservazione, di cui al medesimo comma 2, per i fini previsti dall'articolo 12.